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I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunita' economica europea, quando, a seguito del controllo sanitario, si rivelino inadatte al consumo umano ovvero quando sia stato constatato che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie sanitarie previste nel precedente articolo 8. Ove non si oppongano motivi di carattere sanitario, le carni per cui sia stato disposto il divieto di cui al presente articolo possono essere rispedite all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario, adottando misure di sicurezza per evitare l'utilizzazione abusiva di dette carni. Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facolta' di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministro per la sanita' entro trenta giorni dalla comunicazione e, contro i provvedimenti di distruzione, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Quando le decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di una alterazione pericolosa per la sanita' pubblica o di una grave violazione delle disposizioni che regolano gli scambi intracomunitari di carni fresche, le decisioni debbono essere immediatamente comunicate al Ministero della sanita' che provvede ad informare l'autorita' centrale competente del Paese speditore.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art9 · fonte del testo