Norme specifiche sul servizio diplomatico

Art. 3 — Onere finanziario

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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.767 milioni per l'anno 1989, in lire 2.345 milioni per l'anno 1990 ed in lire 2.764 milioni per l'ano 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico consolare". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 26 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:1989-08-04;285~art3 · fonte su Normattiva