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Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 e 3 la cauzione definitiva e' prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento. La misura della cauzione e' indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente articolo 5.
Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006
