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La lettera di invito di cui al successivo articolo 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacita' adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della societa' concessionaria.
Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006
