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Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nonche' nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 3. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 3.

Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art5 · fonte su Normattiva