Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilita', alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, gia' operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita' e' applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art6 · fonte su Normattiva