Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e' sostituito dal seguente: "1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare e' almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonche' in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. 2. La pubblicazione e' sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti, ed aziende autonome a carattere nazionale. 3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede. 4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU puo' essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante. 5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbano eseguire. 6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:
- a)l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
- b)l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
- c)l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
- d)l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. 7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso, Scaduto tale termine, la stazione appaltante e' tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione".
Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006
