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Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformita' con quanto previsto nel presente articolo. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:

  • a)le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalita' di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;
  • b)le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;
  • c)gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalita' stabilite dalle stesse regioni. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art8 · fonte su Normattiva