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Il punto b) dell'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, e' sostituito dal seguente: "b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".
Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006
