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Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali. Gli incentivi per l'agricoltura, fermi restando i criteri di priorita' previsti dalla legislazione vigente, sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
