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Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

  • a)almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;
  • b)almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;
  • c)almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalita' esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalita' del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art3 · fonte su Normattiva