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Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:
- a)almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;
- b)almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;
- c)almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalita' esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalita' del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
