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Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art4 · fonte su Normattiva