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In conformita' a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:
- a)il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalita' e i tempi di consegna;
- b)il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalita' di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;
- c)i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;
- d)il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;
- e)i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;
- f)le garanzie per le parti contraenti;
- g)le modalita' di esecuzione degli accordi e dei contratti;
- h)la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;
- i)la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. Gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita. Gli accordi possono altresi' prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonche' da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
