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Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, a cio' delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art7 · fonte su Normattiva