Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005. Leggi il testo vigente →

Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformita' dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

  • a)realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;
  • b)consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualita' stabilite. La controparte si impegna a:
  • a)ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualita' stabilite;
  • b)corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art8 · fonte su Normattiva