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Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformita' dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:
- a)realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;
- b)consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualita' stabilite. La controparte si impegna a:
- a)ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualita' stabilite;
- b)corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
