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I controlli tecnici della quantita' e della qualita' dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunita' economica europea, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
