Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Organi del servizio della leva). - 1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari. 2. All'estero il servizio della leva e' demandato alle autorita' diplomatiche e consolari".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010
