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L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Organi del servizio della leva). - 1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari. 2. All'estero il servizio della leva e' demandato alle autorita' diplomatiche e consolari".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;64~art2 · fonte su Normattiva