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Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento. La tabella "Allegato A" al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio e' assunto dal commissario piu' anziano nel ruolo, il quale e' responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella "Allegato B" al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;64~art3 · fonte su Normattiva