Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010
