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L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-01-31;64~art5 · fonte su Normattiva