L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico. Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonche' i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'eta'. I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 19 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1175~art5 · fonte del testo