[1]Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvedera' con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951

[3]EINAUDI

[4]DE GASPERI - SPATARO - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo vigente dal 19 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1175~art6 · fonte del testo