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[1]Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460.

[2]Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50. L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

[3]La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art10 · fonte del testo