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[1]La nomina a carica speciale puo' essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

[2]Il maresciallo di 1ª classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non puo' piu' conseguire la nomina a carica speciale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art12 · fonte del testo