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[1]I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianita', anche in soprannumero.

[2]In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle A), B) e C) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

[3]All'assorbimento delle suddette eccedenze si fara' luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art13 · fonte del testo