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Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art14 · fonte del testo