Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art4 · fonte del testo