Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1ª classe puo' essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1ª classe carica speciale e' stabilito in un massimo di 200 unita', comprese nell'organico dei marescialli di 1ª classe.

[2]I marescialli di 1ª classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali; gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo;

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art7 · fonte del testo