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[1]La nomina a maresciallo di 1ª classe, carica speciale e' attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneita'.

[2]Possono partecipare all'esamne i marescialli di 1ª classe che abbiano un anno di grado e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dei seguenti altri requisiti:

[3]non aver superato il 50° anno di eta'; aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

[4]non aver riportato punizione di rigore o altra piu' grave nei due anni precedenti la data del bando che indice l'esame.

[5]Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame e' demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art8 · fonte su Normattiva