Art. 1
Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1954-55. Parimenti sono confermate per l'anno scolastico 1954-1955 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.
Testo vigente dal 18 giugno 1955
