Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono altresi' fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 23 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;91~art1 · fonte del testo