Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono altresi' fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 23 marzo 1988
