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Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di eta' o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
