Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1993 al 16 agosto 2000. Leggi il testo vigente →

Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

  • a)corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;
  • b)corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo ((del ruolo normale)) dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego;
  • c)corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

Testo in vigore dal 7 maggio 1993 al 16 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art1 · fonte su Normattiva