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Alla frequenza del corso di stato maggiore sono destinati tutti i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati, in ordine di ruolo, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione od a compravate infermita'.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 16 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art2 · fonte su Normattiva