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L'esame dei titoli e' inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore. Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente. L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che e' presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualita' di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresi' parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualita' di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della scuola ufficiali carabinieri. Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri. I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214
6- Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 13-ter, lettera a)) che "Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 13-ter, alinea del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, e' stato emanato con Decreto 10 febbraio 2003, n. 64, pubblicato in G.U. 11/04/2003, n. 85.
Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000
