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Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le armi. Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale. La commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal Ministro per la difesa, e' presieduta dal comandante della scuola di guerra e composta da otto membri di cui non piu' di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta scuola ed i rimanenti esterni. Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 16 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art8 · fonte su Normattiva