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Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento e' adottato dal Ministro, su proposta del capo di stato maggiore dello Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, piu' elevati in grado del giudicando. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214

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- Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 13-ter, lettera a)) che "Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 13-ter, alinea del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, e' stato emanato con Decreto 10 febbraio 2003, n. 64, pubblicato in G.U. 11/04/2003, n. 85.

Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art9 · fonte su Normattiva