Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.
Testo vigente dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva