Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, ((e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato)). La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda ((da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,)) era stata negato o ritirato. La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda ((da euro 500 a euro 5.000)) se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, ((lettere d) ed e))), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art24 · fonte su Normattiva