L'autorita' competente a provvedere sulle domande e' quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorita' di residenza puo' delegare a provvedere l'autorita' competente per domicilio o per dimora.

Testo vigente dal 18 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art7 · fonte su Normattiva