Art. 14 (Convenzione)
alle persone interessate residenti all'estero. 1. Ogni Parte presta la propria assistenza ad ogni persona che abbia la residenza all'estero per l'esercizio dei diritti contemplati dal suo diritto interno in esecuzione dei principi di cui all'articolo 8 della presente convenzione. 2. Se detta persona risiede sul territorio di un'altra Parte, essa deve avere la facolta' di presentare la sua domanda tramite l'autorita' designata da tale Parte. 3. La domanda di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie in particolare relative a: a. il nome, l'indirizzo ed ogni altro rilevante elemento di identificazione relativo al richiedente b. il casellario automatizzato dei dati a carattere personale cui la domanda si riferisce o il responsabile di tale casellario c. lo scopo della domanda.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
