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Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo' procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:

  • a)con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
  • b)per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2;
  • c)per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolo 3;
  • d)per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4;
  • e)mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;14~art1 · fonte su Normattiva