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Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore, se in numero complessivo dispari. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e effettuata a favore di questo.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 13 maggio 2000
