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Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, in quanto compatibili.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 13 maggio 2000
