[1]Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli e' trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data... ha dato risultato favorevole; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

[2](Testo della legge)

[3]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare seme legge dello Stato".

Testo vigente dal 15 giugno 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art25 · fonte su Normattiva