L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non e' maggiore del numero dei voti negativi.

Testo vigente dal 15 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art24 · fonte su Normattiva