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I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purche' i relativi bandi siano stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge. I posti da conferire ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorche' indetti, non risultino pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianita' prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso. Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilita' dei posti da conferire.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 20 aprile 2006
