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Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art30 · fonte su Normattiva