Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1981 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dei trasporti provvedera' a trasferire in proprieta' al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella A o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso. Il trasferimento di cui al precedente comma avverra' secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 20 aprile 2006
