Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete. L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte. Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;568~art1 · fonte su Normattiva