Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale e' sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni. L'incarico all'ispettore dei cappellani e' conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorita' ecclesiastica.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art4 · fonte su Normattiva